Superbonus 110 Imprese

AGGIORNAMENTO APRILE 2024

Ultimamente siamo stati sommersi da notizie sul Superbonus: problemi burocratici, mancati pagamenti, irregolarità, truffe… 
Lo Stato ha deciso di intervenire con controlli serrati per porre fine a questa situazione.

Ma cosa succede se vengo coinvolto in una di queste situazioni?

Molte persone mi chiedono cosa accade se vengono coinvolte in una truffa o un qualsiasi problema legato al Superbonus.
La verità è che senza una polizza adeguata, potresti trovarti in una situazione difficile.
Errori, valutazioni sbagliate e burocrazia possono portare a problemi legali e finanziari significativi.

Posso tutelarmi oggi o è troppo tardi?

Purtroppo, se non hai già stipulato una polizza in precedenza, potrebbe essere troppo tardi per proteggerti dai rischi legati al Superbonus.
Sono tutti temi che avevamo trattato in dettaglio in tempi non sospetti!

Tuttavia, è importante imparare da questa esperienza e assicurarsi di proteggere i tuoi interessi in futuro.

Come funziona il Superbonus per le Imprese Edili

Il Superbonus 110% è una opportunità per le imprese coinvolte in interventi per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici privati.

Come si sa l’edilizia, nella comune linea di pensiero, è il motore dell’economia del paese, questo bonus si muove su un terreno innovativo e necessario, ma ci sono delle insidie che possono danneggiare l’impresa che partecipa ai lavori.

  • Cosa succede se vengono danneggiate le opere sulle quali si stanno eseguendo i lavori?
  • Chi paga questi costi di eventuali ritardi?
  • Cosa succede se all’interno del cantiere partecipano più imprese ed una è in ritardo nella consegna?
  • Cosa succede se il cliente non paga perché il bonus a fine lavori non viene riconosciuto?

Per questa moltitudine di problematiche che si possono venire a creare, oltre alla normale copertura assicurativa che la ditta dovrebbe avere già in essere, vengono in soccorso altre tutele che non sono obbligatorie, ma che negli appalti privati sono fortemente consigliabili, a protezione del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti.

COME TUTELARE LAVORI IN CORSO E CANTIERE?

Esistono varie coperture che possono tutelare il cliente finale, denominato Committente, durante le fasi di realizzazione dell’opera. 

Queste polizze assicurative, che vengono sottoscritte all’inizio dei lavori, hanno una durata pari a quella dei lavori stessi, con possibilità di estendere un eventuale periodo di manutenzione.

La C.A.R. Contractor’s All Risks comunemente detta “Tutti i Rischi del Costruttore”, è una copertura obbligatoria per gli appalti pubblici e fortemente consigliata anche per quelli privati.

Viene sottoscritta quando l’oggetto dei lavori riguarda prevalentemente opere edili

La E.A.R. Erection All Risks comunemente detta “ Tutti i Rischi del Montaggio”, è una copertura per i rischi di installazione e montaggio. Tutelano l’assicurato da tutti i rischi connessi ai danni diretti agli impianti installati 

Viene sottoscritta quando l’oggetto dei lavori è riferito principalmente agli impianti tecnici.

A chi sono rivolte?

Queste coperture possono essere stipulate dall’impresa che realizza i lavori.

Questo perché la polizza copre i danni materiali e diretti, che si possono verificare durante l’esecuzione dei lavori, sia all’edificio oggetto della ristrutturazione, che alle opere preesistenti.

Cosa coprono?

Ad esempio nella polizza CAR prevede di norma la copertura per il crollo del Fabbricato durante i lavori di rifacimento, questo perché le normali coperture assicurative sull’abitazione hanno tra le esclusioni i danni da crollo durante i lavori di straordinaria manutenzione.

Tale rischio potrebbe essere coperto dalla normale polizza di RC dell’impresa edile, che però di norma ha delle limitazioni abbastanza stringenti, oppure potrebbe essere totalmente esclusa se il crollo è dovuto da una vibrazione durante le operazioni di demolizione.

Al verificarsi di un evento come appena descritto, il cantiere potrebbe subire dei  forti ritardi con la conseguenza di non poter usufruire della agevolazione. Pertanto una copertura di questo tipo tutela l’impresa che partecipa ai lavori e permette di ottenere un risarcimento in modo tempestivo per ripristinare l’opera e portarla a compimento nei tempi e modi previsti, senza intaccare il patrimonio aziendale.

Nelle polizze EAR invece, l’oggetto della copertura sono i danni che posso subire gli impianti appena installati, oppure quelli che sono in corso di rifacimento.

Anche in questo caso viene coperto il crollo del fabbricato, basti pensare ad un’eventuale errore di progettazione, oppure durante le fasi di installazione di un’impianto fotovoltaico cede una porzione della copertura in legno arrecando un danno alla struttura. Oppure un’eventuale incendio provocato dalla installazione di una nuova caldaia come prevista dalla legge Superbonus.

Queste coperture come detto in precedenza, sono a tutela dell’impresa che le stipula, nella copertura CAR per esempio si può estendere anche ai danni da furto in cantiere, qualora vengano sottratti macchinari o baraccamenti propri o a noleggio, durante tutta la durata del cantiere.

Nel caso della EAR potrebbe essere interessante stipulare tale copertura, nel caso l’impiantista vuole tutelarsi per eventuali danni che possono subire le parti stesse oggetto dell’impianto. Tale casistica viene sempre esclusa nelle principali polizze di RC dell’impresa di installazione.

COSA SUCCEDE A CANTIERE FINITO?

Una volta terminata l’opera, è consigliabile anche stipulare una copertura decennale postuma, questo perché si posso tutelare da eventuali danni che possono emergere sui lavori eseguiti. Ad esempio posso coprire l’eventuale  distacco del cappotto realizzato anche a distanza di un paio d’anni, oppure l’inflitrazioni nella copertura dove è stato installato l’impianto fotovoltaico.

Quando si stipula una polizza CAR/EAR viene contestualmente siglato anche un compromesso di polizza, che prevede alla fine del cantiere il rilascio da parte della Compagnia una copertura decennale postuma.

Questa tipologia di copertura prevede di tenere indenne sempre il Committente per eventuali danni che possono insorgere alle opere fino ai dieci anni successivi.

Ciò permette anche alla impresa di costruzioni, di poter intervenire sempre con tempestività e sopratutto con i mezzi adatti per ripristinare lo stato dell’opera. Oppure qualora il beneficiario, che sia privato o un condominio, può affidare i lavori di ripristino ad un’altra ditta edile, qualora la prima abbia degli impedimenti.

Questa garanzia si divide a seconda che decennale postuma sia più adatta a seconda dell’intervento. Esistono infatti tre tipologie di postume e sono:

  • postuma rimpiazzo opere;
  • garanzia di fornitura;
  • postuma indennitaria;

La Postuma Rimpiazzo Opere, è una copertura rivolta esclusivamente alle opere edili con esclusione degli impianti, è una soluzione destinata prevalentemente ai costruttori, che vogliono garantire al committente la buona esecuzione deo lavori.

Copre i danni da errata posa e da difetto di prodotti impiegati, come il rifacimento di una impermeabilizzazione, pavimentazioni, rivestimenti esterni.

La durata di questa copertura è di 5 anni con esclusione del 1° anno dopo la fine lavori, con possibilità di estendere la garanzia fino a 10 anni, con la possibilità di essere inserito un degrado prestabilito dal 6°al 10° anno.

La Garanzia di Fornitura invece riguarda esclusivamente agli impianti tecnici, ad esempio quello elettrico, idrico, termico. Sono escluse le opere edili.

Sono coperti i danni agli impianti dovuti da errori di calcolo, di progettazione, vizi di materiale, errori di fabbricazione e di montaggio.

Viene sottoscritta alla fine dei lavori e decorre dalla data di collaudo positivo, con una durata massima di 24 mesi.

La Postuma Indennitaria è dedicata esclusivamente quando si svolgono opere di tipo strutturale, come ad esempio le opere rientranti nel SismaBonus. Vengono coperti i danni da rovina totale dell’opera, i gravi difetti dell’opera, che compromettano in maniera certa alla stabilità, indipendente dalla responsabilità dell’evento.

Viene sottoscritta all’inizio dei lavori con un compromesso di polizza ed ha una durata di 10 anni.

Al suo interno si possono andare a ricomprendere varie estensioni che hanno una validità dal 2° anno in poi, come ad esempio le impermeabilizzazioni delle coperture, i pavimenti e rivestimenti, intonaci e rivestimenti esterni. Questa copertura con le annesse estensioni è destinata chi esegue lavori rientranti nel Sismabonus, e in affiancamento provvede al rifacimento del cappotto.

COME POSSO TUTELARMI IN CASO DI MANCATI PAGAMENTI O RITARDI NEI LAVORI?

Al giorno d’oggi le contestazioni su un cantiere posso essere molteplici, e il Superbonus in questo caso si è aggiunta a quelle già presenti.

E’ sempre utile e indispensabile che una impresa che opera nel comparto edile abbia una copertura assicurativa di tutela legale, sia per proteggere il proprio patrimonio da contestazioni di terzi ma anche per far valere i propri diritti, direttamente nei confronti del committente o di eventuali sub appaltatori. Nel primo caso in cui allo stesso non venga riconosciuto il credito, ovvero accampi dei difetti per non pagare o richiedere uno sconto.

Nel secondo caso invece, qualora l’impresa abbia terminato la propria parte dei lavori e aspetta di essere pagata, gli asseveratori sono pronti e il commercialista deve solo confermare la congruità dei lavori svolti, eppure un’altra impresa che non ha niente a che fare con noi non sta rispettando i tempi o non mantiene gli impegni presi. Questo porta il cliente non avere il 110% e, magari, a non pagare la mia impresa che ha svolto egregiamente i lavori.

Questo episodio non è assicurabile, ma una tutela legale con apposite garanzie come vertenze con i clienti con il recupero del credito, non salvaguarda il cliente ma tutela l’impresa dai costi sostenuti o che deve ancora sostenere.

Una copertura di questo tipo salvaguarda l’impresa dal rischio di default, soprattutto anche in questo caso di Superbonus.

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